L’art. 73 del d.l. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successive modificazioni, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi presso gli Uffici Giudiziari, per assistere e coadiuvare i Magistrati:
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
La domanda di ammissione a seguito della circolare 27 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica tirocini formativi approntata dal Ministero della Giustizia (clicca qui).
I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati a un Magistrato formatore.
Il Magistrato formatore coordina e controlla l’attività svolta dai tirocinanti e, al termine dello stage, redige una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al Capo dell’Ufficio Giudiziario.
I tirocinanti assistono e coadiuvano il Magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali e partecipare alle udienze (non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli quando sorga un conflitto d’interessi, ad esempio in relazione ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio).
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i Magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della Pubblica Amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministro della Giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’Ufficio Giudiziario a cui appartiene il Magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del Capo dell’Ufficio Giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
L’esito positivo del tirocinio: