Può essere definito come il tipo di sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata.
L’applicazione dell'affidamento, da un lato, fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e, dall'altro, comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
A questo fine, viene elaborato un programma di trattamento individuale che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.
L’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
Il Tribunale di sorveglianza competente.
Vi può essere una concessione provvisoria da parte del Magistrato di Sorveglianza quando la protrazione della detenzione (per i tempi di attesa della camera di consiglio) può comportare un grave pregiudizio e non vi sia pericolo di fuga. L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza conserva efficacia fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, cui il Magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.
Il condannato non ha più rapporti con l'istituzione penitenziaria, ma instaura un rapporto – che durerà fino al termine della misura – con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Tutti gli obblighi e gli impegni che lo riguardano e i controlli a cui sarà sottoposto sono contenuti nel programma di trattamento.
All'affidato che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la liberazione anticipata.
L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il Tribunale di Sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.
L’affidamento i distingue in due diverse tipologie: ordinario e speciale.
L'affidamento in prova al servizio sociale ordinario è disciplinato dall’art. 47 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario).
Chi lo può chiedere
I condannati ad una pena, o residuo di pena, non superiore a:
L’affidamento in prova in casi particolari, previsto dall'art. 94 del Testo Unico n. 309/1990 è una specifica forma di misura alternativa rivolta ai condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti.
Chi lo può chiedere
Il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che:
La legge 231/1999 ha inserito nell’ordinamento penitenziario l'art. 47-quater che consente ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai malati di aids, la possibilità di accedere all'affidamento in prova previsto dall'articolo 47 o.p. anche oltre i limiti di pena ivi previsti.
A chi rivolgersi