La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. La convenzione può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Dopo la stipula della convenzione, sono necessari:
2. chiedere all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12, legge 162/2014):
È possibile utilizzare questa procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92 ovvero economicamente non autosufficienti, nessuno dei due coniugi deve avere figli minori, ecc. neanche da altre unioni.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.
I coniugi si devono recare in Comune.
L’assistenza del legale è facoltativa.
La negoziazione in tema di separazione e divorzio
L’istituto della negoziazione assistita ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il cd “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014) “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Importanti modifiche sono poi state apportate dalla legge n. 55 del 2015, quanto ai tempi necessari per poter ottenere il divorzio.
La nuova procedura di negoziazione assistita mirava a portare i contenziosi fuori dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi e costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria modalità di risoluzione dei conflitti.
L’art. 6 ha disciplinato la particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Essa prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile sia in assenza sia in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
In un caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nulla-osta agli avvocati.
Nell’altro il P.M., a cui l’accordo concluso va trasmesso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore dovesse ritenere che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli Avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
In sintesi, la normativa prevede:
Applicabilità:
Atti:
Prescrizioni necessarie per validità:
Invito alla negoziazione assistita (contenuti):
Negoziazione
Contenuti obbligatori:
Contenuti facoltativi
Accordo
Contenuti obbligatori (in assenza di figli):
Contenuti obbligatori (con figli minori o non autosufficienti):
La novità dell’istituto ha suggerito a questa Procura, al pari di altre, di redigere, anche in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, un apposito Protocollo
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