Ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale se, in relazione alla morte di una persona, sorge sospetto di reato, il Procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'art. 360 c.p.p. ovvero fa richiesta al Giudice per le indagini preliminari di incidente probatorio, dopo avere compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione.
Ove si tratti di persona sconosciuta, il Pubblico Ministero ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.
Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del Procuratore della Repubblica (cd. nulla-osta), vale a dire un’autorizzazione del Pubblico Ministero al seppellimento o alla cremazione di una salma, precedentemente posta “a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.
Il nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria è, in tali casi, condizione necessaria per il rilascio, da parte dell’ufficiale di stato civile, del permesso di seppellimento.
Il certificato può essere richiesto dai parenti del defunto o, con loro delega, dalle agenzie di onoranze funebri.
L’istanza è gratuita e va rivolta alla segreteria del Magistrato competente per la trattazione della relativa indagine.
Nel caso di richiesta di cremazione, è necessario un nulla osta specifico, la cui richiesta va presentata allo stesso Magistrato
In ogni caso, è bene precisare che, per poter ottenere il permesso di cremazione, è necessario che si verifichi almeno uno dei seguenti casi: