Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (“DDA”), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono, comunque, divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Il certificato può essere richiesto:
La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello.
L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel d.P.R. 642/1972, tabella allegato B.
Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).
A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 d.P.R. citato).
Di persona o a mezzo delegato, all’Ufficio sportello certificati, Stanza 5, piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.