Chi intende sapere se il proprio nome è stato iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve presentare all’Ufficio Casellario Giudiziale apposita richiesta redatta sul modulo reperibile sul sito della Procura.
Finchè il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse sono coperte dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 329 cpp, è possibile conoscere soltanto:
Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".
Non verranno comunicate, in ogni caso, le iscrizioni relative ai delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) c.p.p. (reati particolarmente gravi, quali associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, armi da guerra, delitti commessi per finalità di terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità e associazione finalizzata allo spaccio, riduzione in schiavitù, reati di violenza sessuale, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate).
Non verranno comunicate neanche le iscrizioni sulle quali, sussistendo specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il Pubblico Ministero che procede disponga con decreto motivato il segreto investigativo per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili.
Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l'attestazione dell'Ufficio recherà la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" (art. 110-bis disp.att. c.p.p.).
L’attestazione rilasciata dall’Ufficio ha valenza di mera comunicazione, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero di certificato, se il procedimento è uscito dalla suddetta fase.
L'indagato, la persona offesa dal reato e i rispettivi difensori. Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l'autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati. Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.), e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti.
Hanno titolo per ottenere le informazioni ex art. 335 c.p.p. anche le persone giuridiche, allegando copia della visura camerale o analoga documentazione per persone giuridiche diverse dalle società.
L’interessato deve compilare l’apposito modulo scaricabile dalla pagina e corredarlo dagli allegati richiesti e presentarlo attraverso i seguenti canali.
Non verrà dato seguito alle istanze predisposte utilizzando moduli diversi o non provvisti di tutti gli allegati richiesti o inviate ad indirizzi PEC diversi da quello sopra indicato.
Come indicato nella Circolare Ministeriale datata 24 giugno 2003, le attestazioni relative a procedimenti in fase di indagini preliminari non hanno valenza certificativa e sono gratuite. In tutti i casi in cui vi sia stato esercizio dell’azione penale, ovvero richiesta di archiviazione
trasmessa al Giudice per le Indagini Preliminari, emissione di decreto di archiviazione o trasmissione degli atti per competenza ad altra Procura, l’attestazione rilasciata dall’ufficio ha valore di certificato ed è soggetta al pagamento di Euro 3,92 per diritti di segreteria.
Massimo 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, compatibilmente con la tempistica di rilascio della necessaria autorizzazione del PM titolare del fascicolo.
art. 335 c.p.p., art. 90 c.p.p., art. 110-bis disp.att.c.p.p., Circolare Ministeriale n. 1/8781/44 di data 24 giugno 2003.